Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.Lvo 31/03/1998 n. 114

2. I requisiti delle società finanziarie, richiesti per l'esercizio delle attività di cui al presente articolo, sono i seguenti

a) siano ispirate ai principi di mutualità, richiamati espressamente e inderogabilmente nei rispettivi statuti

b) siano costituite da almeno 30 consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi di cui al comma 1, distribuiti sull'intero territorio nazionale

c) siano iscritte all'apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in conformità al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385.

3. Le organizzazioni nazionali di rappresentanza del commercio, del turismo e dei servizi, per le finalità di cui al presente articolo, possono promuovere società finanziarie che abbiano i requisiti nel medesimo previsti.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre il finanziamento delle società finanziarie per le attività destinate:

a) all'incremento di fondi di garanzia interconsortili gestiti dalle società finanziarie di cui al comma 1 e destinati alla prestazione di controgaranzie a favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi partecipanti;

b) alla promozione di interventi necessari al miglioramento dell'efficienza ed efficacia operativa dei soggetti costituenti;

c) alla promozione di interventi destinati a favorire le fusioni tra consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi.

5. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono fissati i criteri e le modalità per gli interventi di cui al comma 4.

6. Gli interventi previsti dal presente articolo, nel limite di 80 miliardi di lire per l'anno 1998, sono posti a carico delle risorse disponibili, per gli interventi di cui alla legge 1° marzo 1986 n. 64, nell'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995 n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995 n. 104. A tal fine il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a trasferire la somma suddetta ad apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982 n. 46. Titolo IX Disposizioni transitorie e finali

Art. 25 - Disciplina transitoria

1. I soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita dei prodotti appartenenti alle tabelle merceologiche di cui all'allegato 5 al decreto ministeriale 4 agosto 1988 n. 375, e all'articolo 2 del decreto ministeriale 16 settembre 1996 n. 561, hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico corrispondente, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari, e ad ottenere che l'autorizzazione sia modificata d'ufficio con l'indicazione del settore medesimo a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, ad eccezione dei soggetti in possesso delle tabelle speciali riservate ai titolari di farmacie di cui all'allegato 9 del decreto ministeriale 4 agosto 1988 n. 375, nonchè quelle riservate ai soggetti titolari di rivendite di generi di monopolio e di impianti di distribuzione automatica dei carburanti di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 17 settembre 1996 n. 561.

2. A partire dalla data di pubblicazione del presente decreto sono soggette a previa comunicazione al comune competente per territorio il trasferimento della proprietà o della gestione dell'attività, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie degli esercizi di vendita entro i limiti di superficie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d). Resta fermo l'obbligo per il subentrante del possesso dell'iscrizione al registro degli esercenti il commercio secondo quanto previsto dall'articolo 49 del decreto ministeriale 4 agosto 1988 n. 375.

3. Fino al termine di cui all'articolo 26, comma 1, non può essere negata l'autorizzazione all'apertura di un esercizio avente una superficie di vendita non superiore a1.500 mq in caso di concentrazione di esercizi di vendita di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), operanti nello stesso comune e autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971 n. 426, alla data di pubblicazione del presente decreto, per la vendita di generi di largo e generale consumo. La superficie di vendita del nuovo esercizio deve essere pari alla somma dei limiti massimi indicati alla predetta lettera d), tenuto conto del numero degli esercizi concentrati. Il rilascio dell'autorizzazione comporta la revoca dei titoli autorizzatori preesistenti.

4. Le domande di rilascio dell'autorizzazione all'apertura di un nuovo esercizio prevista dall'articolo 24 della legge 11 giugno 1971 n. 426, in corso di istruttoria alla data di pubblicazione del presente decreto, sono esaminate ai sensi della predetta legge n. 426 del 1971 e decise con provvedimento espresso entro e non oltre 90 giorni dalla suddetta data. Dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino al termine del periodo di cui all'articolo 26, comma 1, è sospesa la presentazione delle domande, tranne nel caso di cui al comma 3.

5. Le domande di rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971 n. 426, già trasmesse alla giunta regionale per il prescritto nulla osta alla data del 16 gennaio 1998 e corredate a norma secondo attestazione del responsabile del procedimento, sono esaminate e decise con provvedimento espresso entro centottanta giorni dalla suddetta data.

6. Fino alla emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, fatto comunque salvo quanto previsto dal successivo articolo 31, alle domande di rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971 n. 426, non trasmesse alla giunta regionale per il prescritto nulla osta alla data del 16 gennaio 1998, nonchè alle domande per il rilascio delle medesime autorizzazioni presentate successivamente e fino alla data di pubblicazione del presente decreto, non è dato seguito. Dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino all'emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 è sospesa la presentazione delle domande.

7. I soggetti titolari di esercizi di vicinato, autorizzati ai sensi della legge 11 giugno 1971 n. 426, ed iscritti da almeno cinque anni alla gestione pensionistica presso l'INPS, che cessano l'attività e restituiscono il titolo autorizzatorio nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono usufruire di un indennizzo teso a favorire la loro ricollocazione professionale.

8. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio regolamento definisce criteri e modalità per l'erogazione dell'indennizzo di cui al comma 7, l'entità dello stesso e la relativa modulazione tenuto conto dell'anzianità di esercizio dei titolari, della eventuale esclusività dell'attività commerciale esercitata quale fonte di reddito, della situazione patrimoniale e della tipologia dell'attività svolta.

9. La concessione dell'indennizzo di cui al comma 7 è stabilita nel limite di 20 miliardi di lire per l'anno 1998 e di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a carico delle risorse disponibili, per gli interventi di cui alla legge 1° marzo 1986 n. 64, nell'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995 n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995 n. 104. A tal fine il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a trasferire le somme suddette ad apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n 46.

Art. 26 - Disposizioni finali

1. Ad eccezione dell'articolo 6, dell'articolo 10, dell'articolo 15, commi 7, 8 e 9, dell'articolo 21, dell'articolo 25, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e del comma 3 del presente articolo, le norme contenute nel presente decreto hanno efficacia a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla sua pubblicazione.

2. E' vietato l'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio salvo deroghe stabilite dalle regioni. Resta salvo il diritto acquisito dagli esercenti in attività alla data di cui al comma1.

3. Ai fini della commercializzazione restano salve le disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti previste da leggi speciali.

4. Fino al termine di cui al comma 1 resta salvo quanto previsto in materia di esercizio dell'attività di vendita di giornali, quotidiani e periodici dalla legge 5 agosto 1981 n. 416, e successive modifiche, e ai soggetti titolari di dette attività non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25, comma1. Decorso tale termine all'attività di vendita di giornali, quotidiani e periodici si applica la disciplina generale prevista dal presente decreto, fatta salva la parità di trattamento nelle condizioni di vendita e di distribuzione delle testate.

5. E' soggetto alla sola comunicazione al comune competente per territorio il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, nonchè la cessazione dell'attività relativa agli esercizi di cui agli

articoli 7, 8 e 9. Nel caso di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7.

6. Sono abrogate:

- la legge 11 giugno 1971 n. 426, e successive modificazioni, ed il decreto ministeriale 4 agosto 1988 n. 375, a esclusione del comma 9 dell'articolo 56 e dell'allegato 9 e delle disposizioni concernenti il registro esercenti il commercio relativamente alla attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991 n. 287, e alla attività ricettiva di cui alla legge 17 marzo 1983 n. 217;

-la legge 28 luglio 1971 n. 558; la legge 19 marzo 1980 n. 80, come modificata dalla legge 12 aprile 1991 n. 130;

- l'articolo 8 del decreto-legge 1° ottobre 1982 n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982 n. 887, come riformulato dall'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987 n. 9 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1987 n. 121;

-l'articolo 4 della legge 6 febbraio 1987 n. 15;

-il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994 n. 384;

-l'articolo 2 del decreto ministeriale 16 settembre 1996 n. 561;

- l'articolo 2, commi 89 e 90 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, nonchè ogni altra norma contraria al presente decreto o con esso incompatibile. Sono soppresse le voci numeri 50, 55 e 56 della tabella c) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992 n. 300, come modificata ed integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 407. Titolo X Commercio al dettaglio su aree pubbliche

Art. 27 - Definizioni

1. Ai fini del presente titolo si intendono:

a) per commercio sulle aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

b) per aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;

c) per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;

d) per mercato, l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

e) per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

 

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